STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE (ONLUS) “FOR AFRICA”
AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione
È costituita l’Associazione denominata “For Africa” - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), di seguito detta Associazione.
L’Associazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2 - Sede
L’Associazione ha sede in Marene (Cn), via Stefano Gallina, n. 42.
Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale e all’estero sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire, ma limitatamente al territorio della Repubblica italiana, la sede nell’ambito della stessa città o di altre città.
L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 3 - Durata
La durata della presente Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2035. L’Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.
Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell’approvazione del rendiconto annuale.

Art. 4 - Attività
L’Associazione “For Africa” non ha fini di lucro, è aconfessionale e apolitica, ed intende perseguire esclusivamente finalità benefiche, di solidarietà sociale, umanitarie, di aiuto alimentare, sanitarie e socio-sanitarie, dell’istruzione e della formazione, della tutela dei diritti civili.
L’Associazione si propone di operare prevalentemente nel campo della beneficenza attraverso la promozione e l’adozione di iniziative finalizzate al sostegno e allo sviluppo sociale, economico, spirituale e culturale dei paesi in via di sviluppo, anche attraverso l’eventuale invio di cooperanti, esperti e volontari.
In particolare si propone di:
- contribuire alla realizzazione di strutture scolastiche, sanitarie, culturali, ecclesiastiche e sportive in luoghi ove se ne ravvisi la necessità;
- intervenire in situazioni di emergenza con l’invio di aiuti alimentari e di beni essenziali e la realizzazione di specifici progetti;
- realizzare, promuovere ed incentivare “adozioni a distanza” di bambini residenti in Paesi e zone disagiate dal punto di vista economico e/o sociale;
- realizzare, valorizzare e promuovere iniziative riguardanti il mondo infantile e adolescenziale, quello femminile, delle famiglie, dei malati e delle persone sofferenti e la tutela dei diritti civili;
- sostenere progetti di formazione per favorire l’autosviluppo delle comunità locali;
- svolgere azioni di sensibilizzazione sociale e culturale a favore delle popolazioni di Paesi che si trovino in condizioni di disagio e di svantaggio socio-economico e culturale;
- promuovere una cultura della solidarietà e della comunità fra i popoli anche attraverso la realizzazione e la promozione di incontri, manifestazioni, convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, concerti solidali ed iniziative, anche in collaborazione con altre Associazioni, Istituzioni, Enti pubblici o privati.

Art. 5 - Soci
Fanno parte dell’Associazione:
- i fondatori;
- le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell’ente e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall’Assemblea;
- le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’assistenza e nei confronti dell’Associazione.
Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato.
Qualsiasi attività svolta dai soci non può essere retribuita.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Comitato.
Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione.
L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e comunicarle all’Assemblea generale degli aderenti alla prima riunione di tale organo.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.
Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell’organizzazione.
Il numero di soci è illimitato.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci
I soci hanno diritto di:
- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- votare direttamente o per delega alle assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’istituzione;
- svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
- usufruire di tutti i servizi dell’organizzazione;
- conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall’appartenenza all’organizzazione;
I soci sono obbligati a:
- rispettare le norme del presente statuto;
- pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell’organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio viene meno in seguito a:
- dimissioni volontarie da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- indegnità deliberata dal Comitato sentito il parere del Collegio arbitrale;
- esclusione per morosità del socio nel pagamento delle quota associativa annuale;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art. 8 - Risorse economiche
Le risorse economiche e finanziarie dell’associazione provengono da:
- contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi derivanti da proprie iniziative;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Comitato, con firma del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere, che possono svolgere operazioni anche singolarmente, là dove previsto.
Per le spese di ordinaria amministrazione il Tesoriere agisce autonomamente; per le spese urgenti che esulino dall’ordinaria amministrazione agisce previa autorizzazione del Presidente (o in sua vece del Vice Presidente).
I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall’Assemblea.
L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Comitato. L’Assemblea determina modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.
L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera di accettazione del Comitato. L’Assemblea stabilisce modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto.

Art. 9 - Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Comitato;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei revisori dei conti (ove previsto);
- il Collegio arbitrale (ove previsto).

Art. 10 - Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti. Essa si riunisce:
- in via ordinaria, una volta all’anno;
- in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Il Presidente (o in sua vece il Vice Presidente) convoca l’Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica) contenente l’ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci o dal Comitato.
L’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.
Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Comitato;
- eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 21;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 11 – Comitato
L’Assemblea elegge il Comitato che è composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 membri.
Una volta ogni 6 mesi il Comitato deve riunirsi.
Il Presidente (o in sua vece il Vice Presidente) convoca le riunioni almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica) contenente l’ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 8 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.
Il Comitato è regolarmente costituito:
- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;
- in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Vice Presidente;
- eleggere il Segretario;
- eleggere il Tesoriere;
- assumere il personale;
- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
-determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone l’attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente (o in sua vece dal Vice Presidente) per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’Associazione (ove previsto).

Art. 12 - Presidente
Il Presidente è eletto dal Comitato a maggioranza dei propri componenti.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in caso di assenza, di impedimento o di cessazione anche di quest’ultimo, dal componente del Comitato più anziano di età.

Art. 13 – Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dal Comitato a maggioranza dei propri componenti.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di cessazione, con poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Art. 14 - Segretario
Il Segretario è eletto dal Comitato a maggioranza dei propri componenti.
Il Segretario dirige l’attività ordinaria dell’Associazione, supporta il Presidente (o in sua vece il Vice Presidente) e ha i seguenti compiti:
- sovrintende agli aspetti organizzativi;
- coordina l’attività dei soci ed eventuali gruppi di lavoro;
- tiene i contatti con le istituzioni pubbliche, gli enti pubblici e privati, le imprese, le associazioni in Italia e all’estero;
- segue le attività promozionali, di informazione e sensibilizzazione;
- redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- è a capo del personale.

Art. 15 - Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Comitato a maggioranza dei propri componenti.
Il Tesoriere ha la responsabilità contabile dell’Associazione e deve garantire che i mezzi economici dell'Associazione vengano usati esclusivamente per le attività consentite dallo statuto. Egli svolge i seguenti compiti:
- predispone la tenuta e l’aggiornamento del libro dei soci;
- prepara lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di settembre;
- prepara lo schema del progetto del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di febbraio;
- è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell’Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.
Per le spese di ordinaria amministrazione il Tesoriere agisce autonomamente; per le spese urgenti che esulino dall’ordinaria amministrazione agisce previa autorizzazione del Presidente (o in sua vece del Vice Presidente).

Art. 16 - Collegio dei revisori dei conti (ove previsto)
Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è eletto dall’Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente.
Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.
Esso agisce:
- di propria iniziativa;
- su richiesta di uno degli organi;
- oppure su segnalazione anche di un solo socio comunicata per iscritto e firmata.
Il collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 17 - Collegio arbitrale (ove previsto)
In caso di controversie:
- tra gli organi;
- tra gli organi e i soci;
- tra i soci.
È necessario rivolgersi ad un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d’appello di Torino, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 18 - Durata delle cariche
Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 19 - Quota sociale
L’Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.
La quota associativa:
- è annuale;
- non è frazionabile;
- non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea.
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 20 - Bilancio o rendiconto
Annualmente debbono essere redatti, a cura del Comitato, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l’anno solare.

Art. 21 - Modifiche allo statuto
Le proposte di modificazione allo statuto e dell’atto costitutivo possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 22 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ALLEMANDI ALDO___________________________________________
ALLEMANDI ANNA TERESINA ________________________________
ALLEMANDI DIEGO__________________________________________
ALLEMANDI MADDALENA____________________________________
ALLEMANDI MARIA ROSA____________________________________
AMBROGIO ALBINA__________________________________________
BERGESE ENRICO____________________________________________
BERTOLA CATERINA_________________________________________
BERTOLA LIVIO______________________________________________
BERTOLA MARCO____________________________________________
BERTOLA PAOLO_____________________________________________
CARAFFINI PAOLO___________________________________________
CRAVERO JESSICA___________________________________________
FISSORE MARA______________________________________________
FOGLIATO MASSIMO_________________________________________
GIANOGLIO DANIELA________________________________________
MARENGO SILVIA____________________________________________
MINA ALESSANDRA__________________________________________
OPERTI GIUSEPPE____________________________________________
PANERO CRISTINA ___________________________________________
PANERO ROBERTO___________________________________________
RACCA MARIA GABRIELLA___________________________________
RACCA MICHELE_____________________________________________
RACCA SAMUELE____________________________________________
TESTA GIUSEPPE_____________________________________________
TESTA MARTINA_____________________________________________
VARALLO MARIA ROSA______________________________________